(convenzione nr. 535
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno degli obblighi a carico del datore di lavoro, come previsto in diversi articoli del D.Lgs. 81/08, e deve essere svolta secondo i contenuti e la durata previsti dall'Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011.
L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 considera
lavoratori tutti coloro che prestano il loro lavoro all'interno della sede ove esso è esercitato
a prescindere dal tipo di rapporto, dipendente e non dipendente.
Il D.Lgs. 81/08 prevede, per la valutazione dei rischi, tre obblighi:
formativo, informativo e di addestramento dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Necessaria la frequentazione di corsi di formazione di una durata minima che va dalle 8 alle 48 ore.
Formazione dei lavoratori: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenza e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi
Informazione dei lavoratori: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
- Del trasferimento o cambiamento di mansioni
- Dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
Gli accordi Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 disciplinano durata, contenuti minimi, modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative, con i relativi termini di vigenza e di validità della formazione pregressa.
La formazione dei lavoratori può essere svolta anche in modalità e-learning purché siano rispettate le condizioni previste per quanto riguarda la sede, la strumentazione, il programma ed i materiali didattici, la presenza di un tutor, il sistema di valutazione e di tracciamento.
La formazione dei lavoratori può essere organizzata dal datore di lavoro direttamente con docenti interni oppure può avvalersi di una società di formazione o di un professionista, che possano dimostrare di possedere esperienza almeno triennale d'insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Bisogna fare la comunicazione agli enti bilaterali ed agli organismi paritetici presenti sul territorio, quindi la norma non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici ma di metterli a conoscenza della volontà di svolgere un'attività formativa.
Soggetti formatori
- Previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici
- La comunicazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici non comporta nessun obbligo formativo
Docenti
- Docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Fare riferimento al Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013
Organizzazione corsi
- soggetto organizzatore (può essere il datore di lavoro)
- un responsabile del progetto formativo (può essere il docente)
- docenti
- max. 35 partecipanti
- registro di presenze
- max. 10% assenze
- contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché la specifica tipologia contrattuale
Tabella riepilogativa formazione sicurezza
Accordo Stato Regioni formazione operatori macchinari
Tabella formazione sicurezza operatori macchinari