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Consulenza di Direzione

Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (MOG) nelle PMI

Procedure semplificate

Il Decreto Ministeriale del 13/02/2014 ha stabilito che le PMI che decidono di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, possono avvalersi delle indicazioni organizzative semplificate contenute nel documento approvato dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, il 23/11/2013.
Le procedure semplificate sono indicazioni organizzative di natura operativa che risultano utili per la predisposizione e l’efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dell’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 richiamato e modificato dall’art. 300 del D.Lgs. 81/08 (omicidio colposo o lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche).


E’ necessario precisare che l’adozione di un modello di organizzazione e gestione (MOG) non è obbligatoria, ma è l’unico strumento per  ottenere un effetto esimente dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001 (in relazione al verificarsi di gravi infortuni).

Le aziende di dimensioni e/o complessità ridotte devono valutare l’opportunità di implementare un MOG aziendale, in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali ed organizzative,  perché rappresenta comunque un impegno, in particolare per le imprese con un numero minimo di lavoratori e con una struttura organizzativa semplice. Tuttavia tale strumento, se efficacemente applicato, migliora la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, consente di prevenirne i reati e, di conseguenza, di essere esentati dalla responsabilità amministrativa ad essi collegata.

Per ridurre gli infortuni, le malattie professionali e di conseguenza migliorare le performance aziendali, i sistemi di gestione sono uno strumento efficace ed appropriato da rafforzare infatti la salvaguardia della salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un fattore che ha un’importanza strategica per un’azienda, in quanto influenza direttamente i risultati economici e proietta la sua immagine all’esterno. Quindi l’adozione di un MOG ha lo scopo di razionalizzare ed armonizzare il modus operandi aziendale, di definire modalità operative univoche, condivise e ripetibili nel tempo in modo da poter affrontare e tenere sotto controllo il rischio residuo valutato e classificato del DVR.

Gli argomenti trattati dal decreto sono i seguenti:

  • Politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento (caratteristiche dell’azienda; dati di precedenti eventi negativi; conoscenza ed informazione sulle attività lavorative e descrizione dei processi aziendali; valutazione dei rischi aziendali; autorizzazioni, documenti e certificazioni; legislazione applicabile). Viene fornita al proposito, una “scheda analisi iniziale”. Per il “piano di miglioramento” vengono forniti modelli per la pianificazione delle attività di miglioramento del sistema (pianificazione degli obiettivi e attuazione della politica).
  • Rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro, agli agenti chimici/fisici/biologici. Viene fornita, al proposito, modulistica relativa a: elenco normativa applicabile; schede manutenzione macchine.
  • Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti. Viene fornita, al proposito, modulistica relativa a: consegna/gestione dei DPI.
  • Attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso.
  • Gestione degli appalti.
  • Riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  • Attività di sorveglianza sanitaria.
  • Attività di informazione e formazione dei lavoratori. Viene fornita, al proposito, modulistica relativa a: programma annuale di formazione, informazione e addestramento; registro di presenza dei partecipanti; scheda formazione/informazione/addestramento lavoratore; registro addestramento lavoratore.
  • Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
  • Acquisizione di documentazione e certificazione obbligatoria per legge. Viene fornita, al proposito, modulistica relativa a: elenco documentazione obbligatoria.
  • Periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (sorveglianza/monitoraggio o misurazione dell’adozione delle procedure/modelli; indagini su infortuni, incidenti e situazioni pericolose; non conformità, azioni correttive ed azioni preventive). Viene fornita, al proposito, modulistica relativa a: rilevazione situazione pericolosa/incidente/non conformità; modulo rilevazione infortunio; piano di monitoraggio.
  • Identificazione dei ruoli e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza (datore di lavoro, preposti, dirigenti, RSPP, ASPP, addetti alle emergenze e primo soccorso, lavoratori, medico competente, RLS).
  • Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (violazione/elusione del sistema di controllo; mancato rispetto delle procedure e prescrizioni previste dal MOG; mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza; commissione di reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).
  • Sistema di controllo sull’attuazione del MOG e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del MOG devono essere adottati quando siano evidenziate violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività, anche in relazione al progresso scientifico e tecnologico. L’attività di controllo deve essere effettuata, oltre che dalle figure tipiche dell’organizzazione aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti), anche attraverso la combinazione di due processi essenziali: gli audit interni di sicurezza ed il riesame. Da precisare che tali processi possono rappresentare un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto dall’articolo 30, comma 4, del D.lgs. 81/2008, solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell’alta direzione aziendale (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro). In tali condizioni, si può ritenere soddisfatto l’obbligo secondo il quale il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli debba essere affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza - OdV). Ciò risulta in coerenza con la previsione normativa secondo la quale, negli enti di piccole dimensioni, i compiti indicati nella lettera b, del comma 1, dell’articolo 6 del D.lgs. 231/2001, possano essere assolti direttamente dall’organo dirigente. Diversamente dalle condizioni sopra indicate, l’OdV dovrà essere individuato, secondo criteri di indipendenza e professionalità, esternamente alla struttura aziendale. Viene fornita, al proposito, modulistica relativa a: programma degli audit interni; piano di audit; verbali di audit; riesame periodico del modello organizzativo; riunione periodica.

Cosa può fare SDS IdC per voi


Predisporre un Modello Organizzativo conforme ai requisiti del D.Lgs. 231 partendo dalla Risk Analysis
Raggiungere, tramite la personalizzazione del sistema, miglioramenti gestionali ed operativi
Applicare il Modello all`intera organizzazione
Creare un unico contenitore, con un sistema semplice e funzionale, dove siano presenti le regole aziendali (Sistema Integrato) e che risulti il punto di riferimento per l`azienda
Ridurre al minimo la burocrazia interna in termini di documenti e procedure
Ottimizzare l`impegno dell`azienda in termini di tempo, risorse e costi durante l`intero arco della consulenza