Impresa della Conoscenza

Consulenza di Direzione

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO SECONDO L'ACCORDO DEL17 APRILE 2025



Il nuovo Accordo Stato/Regioni del 2025 ha introdotto un nuovo corso di formazione per il Datore di Lavoro, a prescindere dal fatto che svolga o meno la funzione di RSPP (Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione).


Il corso è finalizzato a fornire al datore di lavoro le competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire in modo efficace e sostanziale il processo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il corso ha una durata minima di 16 ore e si compone di 2 moduli:

  • Giuridico-normativo: obblighi, deleghe, responsabilità, ruolo degli organi di vigilanza.
  • Organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi, misure di prevenzione, gestione delle emergenze, informazione e formazione, strumenti per un’efficace interazione e consultazione.

Per i datori di lavoro di imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili è previsto un modulo specifico aggiuntivo “Cantieri” da 6 ore sui compiti specifici legati alla sicurezza in cantiere.

L'aggiornamento della formazione è quinquennale, con durata minima di 6 ore e qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo “Cantieri” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento deve riguardare anche quelle tematiche specifiche.

I corsi di formazione e di aggiornamento per datori di lavoro possono essere svolti in presenza fisica, in videoconferenza sincrona oppure in e-learning.

Il corso deve essere completato entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Restano validi i corsi di formazione per datori di lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, a condizione che i contenuti siano conformi a quanto previsto dal nuovo Accordo 2025. In tal caso, l’obbligo di aggiornamento decorrerà dalla data di fine corso indicata sull’attestato.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi per corsi già svolti secondo Accordi Stato-Regioni precedenti, se documentati e coerenti con i nuovi requisiti, così come di corsi non normati già effettuati i cui contenuti siano conformi a quelli dell’Accordo 2025.